Anche dopo aver lasciato il tetto coniugale, il coniuge che vessa l’altro membro della coppia con violenze e minacce potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Lo status di coniuge infatti non si estingue con la separazione ma persiste sino al divorzio.

Il reato di maltrattamenti in famiglia è disciplinato dall’articolo 572 del Codice Penale e rappresenta una delle violazioni più significative della dignità personale all’interno delle relazioni familiari. Si configura quando una persona sottopone un’altra – con cui ha un legame affettivo/familiare – a una serie continuata e ripetuta di comportamenti violenti, minacciosi, denigranti o comunque umilianti, creando uno stato persistente di paura, sofferenza psicologica o prostrazione morale.
È importante sottolineare che il reato non richiede necessariamente la produzione di danni fisici evidenti o lesioni corporee alla vittima, può infatti ritenersi sufficiente che la vittima sia indotta a vivere in un costante stato di angoscia, paura o degrado personale generato dall’atteggiamento del soggetto abusante. Quindi anche le minacce, gli insulti reiterati, il ricatto economico e le vessazioni psicologiche continuate sono suscettibili di integrare il delitto in discussione.
Una delle questioni centrali che ha occupato a lungo la giurisprudenza riguarda la permanenza del vincolo familiari dopo la separazione personale dei coniugi.
La separazione personale è una condizione giuridica che interrompe solo alcuni degli obblighi coniugali – specificamente, i doveri di coabitazione, fedeltà e collaborazione nell’interesse della famiglia – ma non recide il vincolo matrimoniale stesso. I coniugi rimangono formalmente marito e moglie fino al divorzio, mantenendo quindi obblighi di assistenza materiale e di gestione congiunta dei figli minori.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha di recente definitivamente chiarito con sentenza n. 34368 del 22 ottobre 2025 che il coniuge rimane una “persona della famiglia” nel significato giuridico rilevante per il reato di maltrattamenti fino allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale e, quindi, fino al divorzio. Questo significa che anche dopo l’interruzione della convivenza – sia nel caso di separazione legale che di fatto – il requisito della qualità di “persona della famiglia” considerato dalla norma incriminatrice in discussione continua a sussistere.
La decisione si pone nel solco di una giurisprudenza consolidata (“integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta ‘persona della famiglia’ fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza” (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che la separazione è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall’art. 143, comma 2, cod. civ. In senso analogo, cfr. Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330 – 01, che – nel ribadire la configurabilità del reato anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, nel caso in cui quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione – ha chiarito che a tale conclusione si perviene non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell’art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione).
Tale principio assume ancora maggiore rilevanza quando nella situazione familiare siano presenti figli minori. Infatti, i genitori rimangono legati da obblighi reciproci di collaborazione per l’educazione e la gestione della prole, il che mantiene intatto il tessuto relazionale familiare nonostante la separazione.
La Sentenza della Cassazione n. 34368/2025: nel caso oggetto del giudizio, un marito separato dalla moglie – che aveva già lasciato il tetto coniugale – continuava a versare e minacciare la donna nel senso che non le avrebbe versato il mantenimento se ella non avesse acconsentito alle sue richieste. Si trattava nello specifico di un abituale ricatto economico accompagnato da violenza psicologica che aveva prodotto per l’imputato una condanna in primo e secondo grado per maltrattamenti in famiglia.
L’accusato avverso la condanna aveva proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta dovesse essere invece configurata al massimo come stalking (il reato di atti persecutori disciplinato dall’articolo 612 bis del Codice Penale) piuttosto che come maltrattamenti in famiglia.
La Suprema Corte ha però respinto questa interpretazione, confermando che, dato il perdurare dello status coniugale, il reato appropriato rimaneva quello di maltrattamenti familiari.
Il reato di maltrattamenti disciplinato dall’art. 572 c.p. radica infatti il proprio disvalore nel tessuto della relazione familiare, anche se mutata dalla separazione, per questa ragione, la Cassazione ha più volte sottolineato che quando le condotte vessatorie di carattere violento o minaccioso hanno origine in ambito domestico e proseguono anche dopo la separazione, il reato da contestare rimane quello di maltrattamenti.
La giurisprudenza della Cassazione citata quindi traccia un insegnamento chiaro: il matrimonio crea un vincolo che non si estingue automaticamente con la separazione, bensì permane fino al divorzio definitivo. Questo vincolo persiste e diviene elemento qualificante fondamentale per protegge il coniuge separato (specie se accompagnato da figli minori) da eventuali comportamenti vessatori, minacciosi e violenti del coniuge separato la cui corretta qualificazione giuridica rimane, sussitendone i presupposti normativi, quella di maltrattamenti in famiglia.
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