Stalking Condominiale: la Reciprocità Non Esclude Automaticamente il Reato

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia della Quinta Sezione Penale (ud. 30 settembre 2025 – dep. 10 novembre 2025, n. 36576), ha tracciato confini più chiari in tema di stalking condominiale, chiarendo un punto cruciale: la reciprocità delle condotte non esclude automaticamente la configurabilità del reato di atti persecutori.

La sentenza n. 36576, depositata il 10 novembre 2025, nasce da un caso sottoposto al Tribunale del Riesame di Torino, che aveva parzialmente riformato l’ordinanza del GIP applicando una misura cautelare a un soggetto accusato di stalking in ambito condominiale. Il ricorso in Cassazione lamentava l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza valorizzando la natura reciproca delle condotte moleste tra i condomini.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo il seguente principio: in tema di atti persecutori, la conflittualità condominiale e l’eventuale reciprocità di condotte moleste non escludono, di per sé, la configurabilità del reato di stalking. Questo significa che anche quando entrambe le parti coinvolte in una lite condominiale adottano comportamenti molesti, può comunque ritenersi sussistente il reato se si accerta che una delle parti ha subito per effetto delle condotte abituali dell’altra parte l’evento di danno previsto dalla legge.

Tuttavia, la Corte ha evidenziato che in casi in cui sia accertata una reciprocità si impone al giudice un più rigoroso accertamento sull’evento di danno in capo alla persona offesa. Non è quindi sufficiente dimostrare la presenza di condotte moleste reciproche: occorre verificare con maggiore attenzione se uno dei soggetti ha effettivamente patito un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità, oppure è stato costretto ad alterare le proprie abitudini di vita, così come richiesto e previsto dall’art. 612 bis c.p.

Per meglio comprendere è utile ripercorrere brevemente gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori. Il reato si configura quando il soggetto agente, con condotte reiterate ed abituali, minaccia o molesta qualcuno con condotte idonee, nel loro insieme, a produrre uno degli eventi di danno previsto dalla norma:

  • un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima. Non si richiede una vera patologia, ma un mutamento delle condizioni di normale stabilità psicologica, accertabile attraverso il raffronto tra la situazione pregressa e quella successiva alle condotte offensive;
  • un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto;
  • la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita in modo significativo e protratto nel tempo per evitare e/o limitare l’ingerenza delle condotte persecutorie.

Lo stalking condominiale rappresenta una particolare declinazione del reato di atti persecutori; esso si concretizza quando le molestie e le persecuzioni vengono commesse dai vicini di casa, nel contesto di un condominio o nei confronti di un singolo condomino, risultando idonee a ingenerare nella vittima uno deglineventi sopra descritti.

Le condotte tipiche possono consistere, esemplificativamente, in dissidi, conflitti verbali, rumori molesti notturni, dolosi gocciolamenti di acqua dal balcone del piano superiore, volontario getto di acqua sporca, lancio di cicche di sigarette, sottrazione della posta, danneggiamenti, minacce, controllo ossessivo, diffusione di calunnie o denunce infondate e reiterate.

La giurisprudenza si è spesso confrontata con la questione della reciprocità delle molestie. La sentenza n. 36576/2025 conferma l’orientamento più recente secondo cui anche nei casi di reciprocità delle molestie o delle minacce, il giudice può condannare per stalking uno dei contendenti. Ciò è possibile quando l’evento tipico dello stalking (paura, turbamento o alterazione delle abitudini) si è verificato solo per uno dei due soggetti e non per l’altro, anche in ragione della sproporzione delle posizioni e delle condotte.

In questi casi, però, il giudice deve motivare in maniera particolarmente attenta la sentenza, spiegando perché è giusto condannare solo uno dei due; è necessario dimostrare che le condotte di uno dei condomini siano sproporzionate rispetto a quelle dell’altro e tali da assoggettarlo, provocandogli turbamento e paura concreta per la propria incolumità, ad un regime di vita persecutorio.

Per chi vive situazioni di questo tipo, è utile documentare accuratamente gli episodi subiti e rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti, sia per richiedere l’ammonimento del Questore sia per valutare, con l’assistenza di un legale, l’opportunità di sporgere querela.

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