Nel settembre 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato una decisione che segna un punto di rottura nel modo in cui i sistemi giudiziari devono affrontare la violenza domestica. La sentenza Scuderoni c. Italia rappresenta molto più di una semplice condanna per uno stato membro: è un messaggio chiaro che lo Stato non può limitarsi ad aspettare che la violenza accada e poi punire i colpevoli.

Come ha affermato la Corte nella sua pronuncia (HUDOC ECHR – Scuderoni v. Italy Chamber judgment, 23 September 2025, Application no. 6045/24), è necessario intervenire con “azioni efficaci e dissuasive” per combattere questo fenomeno.
La vicenda personale che sta dietro questa sentenza è quella di un’avvocata penalista che ha subito violenze domestiche dal suo ex compagno per mesi; le denunce riguardavano insulti quotidiani (anche in presenza del figlio),
pressioni economiche, minacce di limitare la sua genitorialità, comportamenti intrusivi della riservatezza, venne denunciata anche un’aggressione fisica (strattonamento per i capelli).
Nonostante le sue denunce alle autorità italiane, la risposta del sistema giudiziario, sia civile che penale, è però stata caratterizzata da ritardi, inerzie e, soprattutto, da un fraintendimento a cui spesso si assiste nelle aule di giustizia: la violenza è stata confusa con un conflitto di coppia, il tribunale italiano motivava la propria sentenza assolutoria nei confronti dell’imputato qualificando gli episodi denunciati come “dispetti” espressivi del conflitto di coppia derivante dal momento di crisi, escludendo così l’abitualità dei maltrattamenti e ritenendo non provato l’elemento soggettivo del reato.
La Corte di Strasburgo ha accolto le ragioni della ricorrente, riconoscendo che l’Italia ha violato gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Per comprendere appieno il valore di questa sentenza, è essenziale capire un concetto chiave della giurisprudenza della Corte europea: gli obblighi positivi dello Stato per cui in determinati contesti, gli Stati hanno il dovere di intervenire anche quando la violenza proviene da soggetti privati.
Nel caso della violenza domestica, questo significa che le autorità nazionali, quando vengono a legittima conoscenza di condotte di abuso, devono agire attivamente e prontamente per proteggere le vittime.
Non è sufficiente avere leggi avanzate; bisogna che siano applicate tempestivamente e senza pregiudizi. La Corte ha sottolineato che nel caso Scuderoni, “le autorità avevano il dovere, nella loro risposta alla denuncia della ricorrente, di adempiere adeguatamente al loro obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza subita, di adottare misure immediate ed efficaci per proteggerla e di garantire che le sue richieste fossero trattate con il necessario livello di diligenza speciale“.
Questo passaggio è fondamentale: la Corte richiamando i principi già ribaditi dalla sentenza Kurt c. Austria (Grande Chambre, 15 giugno 2021), ha confermato che non si tratta di auspici o raccomandazioni, ma di veri e propri obblighi giuridici.
Nel caso Scuderoni, la Corte ha evidenziato che le autorità italiane hanno violato questo obbligo positivo sotto molteplici profili: ritardi nella fissazione delle udienze (nove mesi dopo la presentazione della domanda civile), rifiuto di adottare ordini di protezione senza valutazione adeguata del rischio, e inerzia nella conduzione delle indagini preliminari.
L’articolo 3 della Convenzione Europea sui Diritti Umani vieta i maltrattamenti inumani e degradanti; tradizionalmente, questa protezione era intesa come un dovere dello Stato di non infliggere direttamente tali maltrattamenti. La giurisprudenza della Corte, però, ha progressivamente riconosciuto che esiste un obbligo positivo: quando lo Stato è a conoscenza di un rischio reale e immediato di maltrattamenti da parte di soggetti privati, e omette di adottare misure ragionevoli per prevenirlo, il divieto viene violato.
Nel caso Scuderoni, la Corte ha ritenuto che il livello di gravità della violenza subita superasse ampiamente la soglia richiesta per integrare una violazione dell’articolo 3, ma ciò che ha veramente determinato la condanna è stata la passività delle autorità: come ha precisato il giudice europeo, le autorità “non avevano condotto una valutazione del rischio di maltrattamenti con carattere specifico nel contesto della violenza domestica e, in particolare – considerato che i procedimenti avevano riguardato il diritto di accesso ai figli – non avevano valutato la situazione della ricorrente e di suo figlio“.
L’articolo 8 garantisce il diritto al rispetto della vita privata, familiare e della corrispondenza. Oltre alla violenza fisica, la Corte ha riconosciuto come violazione di questo diritto anche i comportamenti persecutori, l’abuso psicologico e il controllo coercitivo esercitati dall’ex compagno. Questo articolo protegge l’integrità personale e il diritto di vivere liberi dalla paura e dall’intimidazione. Quando lo Stato non interviene tempestivamente per proteggere questo spazio di libertà personale, viola l’articolo 8. La sentenza chiarisce che la violenza domestica costituisce “una grave violazione dei diritti delle donne” e che questa violazione deve essere affrontata in modo sistematico.
Un ulteriore elemento centrale della sentenza è il richiamo alla Convenzione di Istanbul, strumento internazionale adottato dal Consiglio d’Europa nel 2011 (e ratificato dall’Italia nel 2014) interamente dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione di Istanbul impone agli Stati obblighi concreti di prevenzione, protezione e punizione della violenza, con un approccio che riconosce le specifiche dinamiche della violenza di genere. La Corte europea ha sottolineato che questa Convenzione deve illuminare l’interpretazione dei diritti fondamentali protetti dalla CEDU. Richiamo è presente anche in meritonal fatto che l’inerzia statale è stata evidenziata anche dal GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) che monitora il rispetto della Convenzione di Istanbul. Nei suoi rapporti sull’Italia, ha criticato il fatto che i tribunali nazionali tendano a richiedere prove di violenza sistematica, spesso escludendo comportamenti abusivi quando l’autore sostiene che erano legati al termine della relazione o quando la vittima ha opposto resistenza.
Il problema critico sottolineato dalla Corte europea è che i tribunali italiani hanno interpretato il requisito di “abitualità” richiesto dal delitto di maltrattamenti in famiglia previsto dal codice penale italiano (art. 572 c.p.) in modo estremamente ed eccessivamente rigido.
Nel caso Scuderoni, il tribunale italiano aveva ritenuto che il reato di maltrattamenti implicava una condotta abituale caratterizzata da una serie di atti penalmente rilevanti volti a ledere l’integrità fisica o morale della vittima e a infliggerle sofferenze continue, atti che dovevano avere carattere sistematico e rendere la convivenza particolarmente insostenibile, concludendo che i comportamenti violenti, sebbene numerosi e gravi, non mostrassero questo carattere “sistematico“, interpretandoli come espressione di conflitto e risentimento piuttosto che di maltrattamento vero e proprio.
La Corte europea ha censurato questa interpretazione con fermezza rilevando che “le autorità interne non hanno tenuto conto, nell’ambito dell’indagine penale, della necessità di effettuare una valutazione completa della situazione della ricorrente“, e ha sottolineato che le vittime non devono essere costrette a dimostrare una sottomissione psicologica assoluta per avere accesso alla tutela del diritto penale. La violenza domestica ha caratteristiche uniche e non può essere ridotta al metro del conflitto ordinario.
Nel merito delle condotte, la Corte ha ribadito che la violenza domestica comprende non solo le aggressioni fisiche, ma anche altre condotte lesive quali coercizioni, minacce, stalking, privazioni e violenze psicologiche. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto superata la soglia di gravità richiesta per configurare una violazione dell’articolo 3 della CEDU: “anche le conseguenze psicologiche della violenza domestica costituiscono una dimensione importante della stessa (Valiulienė c. Lituania n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, Volodina, citato sopra, §§ 74, 75 e 81, Tunikova e altri, citato sopra, § 76, De Giorgi, citato sopra, §§ 63-65, M.S. c. Italia, n. 32715/19, §§ 109-113, 7 luglio 2022, e Luca c. Repubblica di Moldavia, n. 55351/17, § 60, 17 ottobre 2023). Essa osserva che il fenomeno della violenza domestica non è percepito come limitato ai soli atti di violenza fisica, ma che include, tra l’altro, la violenza psicologica o le molestie (Buturugă c. Romania, n. 56867/15, § 74, 11 febbraio 2020), le minacce (Tunikova e altri, citato sopra, § 119) e il timore di nuove aggressioni ( Eremia contro Repubblica di Moldova, n. 3564/11, § 54, 28 maggio 2013, T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia, n. 26608/11, § 41, 2 gennaio 2014, e Volodina,
citato, § 75)“.
Un altro elemento particolarmente critico della vicenda riguarda il diritto di appello. Dopo quattro anni di procedimento caratterizzato da ritardi e cambio di ben quattro giudici diversi, il tribunale ha assolto l’imputato. La ricorrente ha chiesto al Pubblico Ministero di ricorrere in appello contro l’assoluzione, ma la sua richiesta è stata respinta senza spiegazioni.
La Corte europea ha ritenuto che questa omissione costituisca una violazione procedurale grave: “la ricorrente non ha potuto presentare ricorso contro la sentenza, poiché la sua richiesta è stata respinta dalla procura“; il rifiuto del PM di ricorrere nega alla vittima ogni possibilità di ottenere giustizia attraverso i gradi di giudizio ordinari.
La sentenza Scuderoni potrà avere un impatto che va ben oltre il caso individuale. La Corte ha stabilito che: le autorità dobrebbero reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica e che i ritardi procedurali non sono mere inefficienze ma sono susvettibili di concretizzare violazioni dei diritti fondamentali quando espongono la vittima a rischi ulteriori.
La Corte ha ribadito che le autorità nazionali “avevano ignorato di effettuare una valutazione immediata, proattiva del rischio che l’ex partner della ricorrente potesse sottoporla a ulteriori violenze“.
Inoltre, le misure di protezione (ordini di protezione, misure cautelari, valutazioni del rischio) non possono essere rifiutate senza una valutazione seria e approfondita. Lo Stato ha infatti il dovere di adottare misure proporzionate al rischio reale identificato.
Ulteriore dictum è che la violenza domestica non può essere interpretata attraverso valutazioni stereotipate. La tendenza a ridurla a conflitto di coppia, a mettere in dubbio ex ante la credibilità della donna che denuncia: tutto questo è stato esplicitamente rigettato dalla Corte.
Infine, è essenziale un coordinamento efficace tra le autorità: la magistratura penale, i tribunali civili, i servizi sociali. La mancanza di comunicazione tra questi soggetti mina gravemente la protezione della vittima.
In conclusione, la sentenza ridefinisce le responsabilità degli Stati nella protezione delle vittime di violenza domestica e fornisce un precedente vincolante per l’interpretazione dei diritti umani in Europa, ricordando che la protezione non è uno sforzo facoltativo, ma un obbligo strutturale dello Stato.
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