Siamo lieti di comunicare che l’Avv. Alessandro Calogiuri ha partecipato come moderatore e relatore al convegno in tema di violenza di genere intitolato “Se domani non torno…”.
L’evento, che si è tenuto il 06 aprile 2024 presso il Liceo Galilei di Ancona è stato organizzato dal Lions Club Ancona Colle Guasco ed ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ancona, è stata un’occasione significativa di dialogo e riflessione su temi di grande attualità e rilevanza sociale.
Si ringraziano tutti i partecipanti e gli organizzatori per aver reso possibile questo incontro.
Siamo lieti di annunciare che lo studio legale Avv. Alessandro Calogiuri parteciperà al convegno sulla violenza di genere che si terrà il 28.11.2023 presso l’I.I.S “Cambi-Serrani” di Falconara m.ma (AN).
Il convegno, organizzato dal corpo docenti dell’I.I.S. “Cambi-Serrani” di Falconara m.ma (AN), ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno della violenza di genere, che colpisce ogni anno migliaia di donne in Italia e nel mondo. Secondo i dati più recenti dell’Istat, nel 2023 il 30,7% delle donne dai 16 ai 70 anni (6,61 milioni) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Nel primo semestre del 2023, 22 donne sono state uccise dal partner o dall’ex partner.
Lo studio legale Avv. Alessandro Calogiuri, da sempre impegnato nella difesa dei diritti delle donne vittime di violenza, interverrà nella sessione dedicata alle questioni legali e giuridiche legate al contrasto alla violenza di genere. In particolare, illustrerà le principali normative vigenti in materia, i diritti delle vittime e le possibili azioni legali a loro tutela.
Lo studio legale Avv. Alessandro Calogiuri si augura che il convegno sia un’occasione di confronto e di dialogo tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla violenza di genere, e che possa contribuire a creare una cultura del rispetto e della parità tra uomini e donne.
Polizia di Stato ed Airbnb spiegano come difendersi nel mare delle truffe ai vacanzieri.
Truffa in vacanza? Come si sa il mare è spesso pieno di squali, pertanto in vista delle vacanze estive la Polizia di Stato ed Airbnb hanno diffuso un interessante approfondimento (Case vacanza: Polizia di Stato e Airbnb diffondono consigli anti-truffa | Polizia di Stato) per avvertire gli italiani circa i più diffusi tentativi di truffa che vengono consumati nel mondo delle prenotazioni online.
In occasione delle celebrazioni per l’8 marzo 2022 sono stato invitato presso il Liceo Cambi di Falconara M.ma per partecipare all’evento “IL CAMBI-SERRANI E LE DONNE: GIURISTI A SCUOLA PER L’8 MARZO” e discutere assieme ai ragazzi delle quinte del fenomeno sociale e giuridico della violenza sulle donne e sui soggetti più vulnerabili.
È stato un vero piacere condividere con i ragazzi conoscenze ed esperienze perché per superare e non solo contrastare il fenomeno della violenza sulle donne è assolutamente necessario non limitarsi alla repressione ma investire sull’educazione.
Ringrazio sentitamente la dirigenza dell’istituto Cambi, il corpo docente e la Camera Penale di Ancona per l’invito.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7993/21; depositata il 1° marzo 2021)
Subire un corteggiamento non è sempre situazione gradita anzi, ove vengano superati determinati limiti, ciò può condurre l’innamorato non corrisposto ad una condanna per molestie.
In merito, la Corte di Cassazione ha chiarito come nel delitto di cui all’art. 660 c.p. può trovare spazio anche la condotta del soggetto che abitualmente importuna con il proprio corteggiamento insistente un altro soggetto; soprattutto nel caso in cui “l‘amato/a” abbia espressamente manifestato il proprio disinteresse ed il proprio disagio.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione, pur avendo valutato l’assenza di comportamenti abnormi quali pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti, condotte aggressive e/o violente (comportamenti che potrebbero legittimare una qualificazione nel più grave reato di stalking ove idonee a provocare gli effetti descritti dall’art. 612 bis c.p.), ha chiarito che:
Sottrarre con l’uso della forza il cellulare alla propria compagna, o al proprio compagno, è condotta che può legittimamente giustificare una condanna per rapina; non costituisce infatti alcuna idonea giustificazione il fatto che il soggetto abbia agito perché mosso da gelosia e con l’intenzione di vagliare l’effettivo adempimento agli obblighi matrimoniali.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8821/21, depositata il 4 marzo)
Lo smartphone, i social network e in generale le nuove tecnologie sono spesso strumenti attraverso i quali vengono perpetrate condotte delittuose ma, al contempo, sono strumenti che tengono traccia delle predette attività e che possono divenire importanti fonti di prova. In merito la Giurisprudenza si è interrogata per chiarire a quali condizioni tali contributi possano essere utilizzati nel processo penale.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 8332/2020 ha statuito che nel processo penale è legittima l’acquisizione di uno screenshot dello schermo di un cellulare sul quale compaiano messaggi sms o altre informazioni.
Maltrattamenti in famiglia: asserire “è la sua parola contro la mia” non è difesa sufficiente; le dichiarazioni della persona offesa, ove intrinsecamente attendibili, sono fonte di prova idonea a fondare la colpevolezza.
(Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 23 novembre 2020 – 25 gennaio 2021, n. 2911)
Spesso da parte di chi è indagato/imputato di reati particolarmente odiosi commessi nel privato del nucleo familiare si sente proferire la classica frase “è la sua parola contro la mia”, come se questo di per sé fosse sufficiente a raggiungere una assoluzione; non si può nascondere poi la circostanza che spesso è proprio tale elementare asserzione che “incatena” le vittime ad una realtà da cui vorrebbero scappare in quanto convinte di non avere speranza data la assenza di prove che spessissimo è connaturata a situazioni delittuose in cui il soggetto agente controlla e limita ogni ambito della vita della vittima impedendogli di fatto di avere contatti con il mondo esterno. Si tratta infatti di reati che quasi mai hanno testimoni o elementi di prova diretta, anche a causa del legame sentimentale tra le parti della vicenda che spesso porta la vittima a sopportare per lungo tempo, sperando in un miglioramento, e a non denunciare o recarsi al pronto soccorso per paura o addirittura per resistenze nell’agire contro un soggetto che, magari, è proprio il padre dei propri figli.
Conosci i punti di debolezza della tua azienda? Il rischio che all’interno della tua organizzazione aziendale possano essere commessi reati è adeguatamente mappato?
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Social media, cloud computing, app. connesse 24/7, assistenti personali e le prime intelligenze artificiali….stiamo assistendo ad una sempre maggiore informatizzazione delle nostre vite ed alla completa concretizzazione di un nuovo bene giuridico da tutelare, il c.d. “domicilio digitale”.
Sospinta da questa nuova necessità di tutela la categoria dei reati informatici, rimasta per anni silente tra le pagine del codice penale, ha acquisito negli ultimi anni sempre maggior importanza e centralità nel dibattito giornaliero di Tribunali e studiosi.
Alla pervasività e all’importanza degli interessi che oggi si estrinsecano on line deve fare, necessariamente, da contraltare il diritto del titolare di tutelare tali informazioni e di decidere chi possa accedervi e per quali fini apponendo a tali sistemi mezzi di sicurezza (password etc..) che concretizzano la volontà di impedire accessi non autorizzati.
Norma cardine attorno a cui ruota tale disciplina è sicuramente l’art. 615 ter c.p. rubricato “Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico”.
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