Riforma delle intercettazioni: il nuovo 617 septies c.p. – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

Il 29 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni nel processo penale attuando così la delega contenuta nell’art. 1, c. 84 della L. 23 giugno 2017 n.103.
La modifica entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (unica eccezione sarà per la nuova previsione relativa alla pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare che sarà invece efficace trascorso un anno), la pubblicazione al momento è prevista per gennaio.
Si tratta di un intervento riformatore che tenta, forse non riuscendoci, di comporre il difficile equilibrio tra la necessità per le Procure di utilizzare un così fondamentale strumento d’indagine e, dall’altro lato della bilancia, il diritto dei cittadini a non veder immotivatamente compresso il proprio diritto alla riservatezza e alla difesa.

Tralasciando commenti circa l’effettivo equilibrio di questa nuova disciplina la presente riforma tocca vari profili:
Numerose sono le novità dal punto di vista procedurale, come la previsione di un nuovo divieto di trascrizione delle comunicazioni o conversazioni ritenute non rilevanti per le indagini, la modifica della disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni nonché di quella relativa alla selezione del materiale raccolto ed infine viene formalmente disciplinato l’utilizzato dei captatori informatici (i c.d. trojan).
Sicuramente di maggiore interesse per i non addetti ai lavori deve però essere ritenuta l’introduzione di una nuova norma penale sostanziale: all’art. 617 septies del codice penale viene prevista una nuova fattispecie di reato diretta a punire e reprimere la “diffusione di riprese e registrazioni telefoniche”.
Nel tratteggiare la nuova incriminazione il legislatore ha preso atto dei crescenti fenomeni antisociali, ormai spesso all’attenzione delle cronache, rappresentanti dal c.d. cyberbullismo, dal c.d. revenge porn e da tutti quei casi di diffusione non autorizzata di contenuti audio-video fraudolentemente raccolti ed ha tentato di porvi un freno.
La norma si fa carico di reprimere ,e conseguentemente punire con la pena della reclusione fino a 4 anni, “chiunque al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione..” subordinando la procedibilità alla presentazione di atto di querela da parte della persona offesa.
Deve darsi adeguato rilievo alla tipizzazione di una fattispecie di reato a dolo specifico, essendo cioè essenziale che il soggetto che diffonde sia mosso dalla volontà “di recare danno all’altrui reputazione o immagine”.
Per dare maggiore consistenza a tale limitazione della rilevanza penale della condotta il legislatore, sempre nel tentativo di attuare quel difficile equilibrio di cui sopra si diceva, ha previsto delle ipotesi di esclusione della punibilità, ovverosia ipotesi in cui la diffusione dei suddetti materiali non deve essere ritenuta antigiuridica in quanto espressione dell’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.
La punibilità deve infatti ritenersi esclusa qualora la predetta diffusione derivi dall’utilizzazione dei materiali audio-video fraudolentemente in un procedimento amministrativo o giudiziario, esercitando quindi il diritto di difesa; la punibilità è altresì esclusa qualora la diffusione avvenga in esecuzione del diritto di cronaca.
Pertanto, continua a risultare pienamente lecita la raccolta di materiale audio-video mediante la registrazione di conversazioni a cui il soggetto che registra partecipa, per poi produrlo in giudizio o per produrre contenuti giornalistici che rispettino i confini del suddetto diritto, mentre acquista autonoma rilevanza penale la condotta di chi diffonda “con qualsiasi mezzo” (anche telematico es. whattsapp o facebook…) quel materiale al solo fine di ledere la posizione della persona protagonista di tali registrazioni.

Avv. Alessandro Calogiuri

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