D.Lgs 231/01: Per le società sportive la difesa è il miglior attacco.

In materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti l’art.1 c.2 del d.lgs. 231/01 prevede che la relativa disciplina si applichi “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. È evidente l’estrema genericità di una siffatta formulazione, resa necessaria dal fatto che nessun ente, nessuna azienda può ritenersi totalmente al sicuro dal rischio che all’interno della sua compagine sociale vengano commessi reati nell’interesse, o a vantaggio, dell’ente stesso.

In considerazione del fatto che tale disciplina risulta applicabile alle più svariate forme di esercizio dell’impresa, dall’impresa individuale alla s.p.a., e che tutte dovranno in ipotesi di reati provare processualmente l’insussistenza di una colpa di organizzazione è d’obbligo riportare sul punto anche l’attenzione delle Società sportive, in relazione alle quali è oramai pacifica applicazione del D.lgs. 231/01 sia per le società sportive che assumono la veste di società di capitali che per le associazioni riconosciute e non riconosciute. Necessità derivante anche dalla circostanza che, da anni, anche l’ordinamento sportivo e le Federazioni nazionali richiedono l’adozione di adeguati MOG 231.

Attenzione che oggi deve essere ancora maggiore rispetto a ieri, in quanto la legge 03/05/2019 n.39, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 16/05/2019, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo al nuovo art. 25 quaterdecies del d.lgs. 231/01 che l’ente possa essere ritenuto responsabile anche in ipotesi di commissione dei reati di “frode in competizione sportiva” (art. 1 L. 401/89) e di “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse” (art. 1 L. 401/89), realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti apicali o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il delitto di frode sportiva, punisce penalmente non solo l’offerta di denaro o di altra utilità ai partecipanti a competizioni sportive, organizzate da federazioni riconosciute, per raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ma contempla anche il generico compimento di “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”. In considerazione della formulazione della norma non appare quindi necessaria l’accettazione della promessa o del denaro, né, tantomeno, il raggiungimento dell’obiettivo, ma deve ritenersi sufficiente una seria promessa che giunga a conoscenza del destinatario.

L’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse sanziona chiunque eserciti abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario e, per quanto di maggiore interesse nel presente contributo, chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) e, comunque, chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità.

In considerazione di tale nuova previsione ex D.Lgs. 231/01, dell’ampiezza del precetto di cui ai reati-presupposto e dei settori in cui tali reati vengono statisticamente consumati con maggiore frequenza, anche le società sportive dovranno necessariamente aggiornare la propria organizzazione e dotarsi quindi di un idoneo Modello Organizzativo Gestionale 231 che, se efficacemente attuato, possa garantire la non punibilità dell’ente stesso.

A rendere cogente la suddetta necessità è in primis la gravità delle sanzioni per l’ente collegate alla commissione dei suddetti reati, non solo pecuniarie ma anche interdittive e che possono spingersi sino alla interdizione dall’esercizio dell’attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni e al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore ad 1 anno.
È evidente quindi il rischio che corre una società sportiva che non si adegui, in quanto le potenziali sanzioni investono sia profili economici, che direttamente operativi; inoltre non è da sottovalutare il danno reputazionale che si produrrebbe per l’ente in ipotesi di consumazione dei reati di cui sopra, e che difficilmente potrà poi essere integralmente superato con una idonea gestione attuata post factum, ma che invece rischia di “macchiare” indelebilmente l’immagine di una società che opera in un settore così particolare come quello sportivo.

Tali rischi possono invece essere mitigati considerevolmente mediante l’adozione di un idoneo Modello Organizzativo Gestionale 231 che, se idoneo ed efficacemente attuato, consentirà alla società di provare in sede processuale penale, e non solo, di aver fatto quanto era nella sua disponibilità per impedire la commissione di reati e che l’illecito si è realizzato eludendo fraudolentemente i presidi ed i protocolli che erano stati diligentemente istituiti ed efficacemente attuati con una costante attività di vigilanza ed aggiornamento.

Avv. Alessandro Calogiuri

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