Evento 06.04.2024 – “Se Domani non torno…”

Evento 06.04.2024 – “Se Domani non torno…”

Siamo lieti di comunicare che l’Avv. Alessandro Calogiuri ha partecipato come moderatore e relatore al convegno in tema di violenza di genere intitolato “Se domani non torno…”.

L’evento, che si è tenuto il 06 aprile 2024 presso il Liceo Galilei di Ancona è stato organizzato dal Lions Club Ancona Colle Guasco ed ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ancona, è stata un’occasione significativa di dialogo e riflessione su temi di grande attualità e rilevanza sociale.

Si ringraziano tutti i partecipanti e gli organizzatori per aver reso possibile questo incontro.

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8 marzo 2022 – evento “IL CAMBI-SERRANI E LE DONNE: GIURISTI A SCUOLA PER L’8 MARZO”

In occasione delle celebrazioni per l’8 marzo 2022 sono stato invitato presso il Liceo Cambi di Falconara M.ma per partecipare all’evento “IL CAMBI-SERRANI E LE DONNE: GIURISTI A SCUOLA PER L’8 MARZO” e discutere assieme ai ragazzi delle quinte del fenomeno sociale e giuridico della violenza sulle donne e sui soggetti più vulnerabili.

È stato un vero piacere condividere con i ragazzi conoscenze ed esperienze perché per superare e non solo contrastare il fenomeno della violenza sulle donne è assolutamente necessario non limitarsi alla repressione ma investire sull’educazione.

Ringrazio sentitamente la dirigenza dell’istituto Cambi, il corpo docente e la Camera Penale di Ancona per l’invito.

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Molestie: un corteggiamento eccessivo può finire con una condanna – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7993/21; depositata il 1° marzo 2021)

Subire un corteggiamento non è sempre situazione gradita anzi, ove vengano superati determinati limiti, ciò può condurre l’innamorato non corrisposto ad una condanna per molestie.

In merito, la Corte di Cassazione ha chiarito come nel delitto di cui all’art. 660 c.p. può trovare spazio anche la condotta del soggetto che abitualmente importuna con il proprio corteggiamento insistente un altro soggetto; soprattutto nel caso in cui “l‘amato/a” abbia espressamente manifestato il proprio disinteresse ed il proprio disagio.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione, pur avendo valutato l’assenza di comportamenti abnormi quali pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti, condotte aggressive e/o violente (comportamenti che potrebbero legittimare una qualificazione nel più grave reato di stalking ove idonee a provocare gli effetti descritti dall’art. 612 bis c.p.), ha chiarito che:

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Rapina: in amore l’unica cosa che si può “rubare” è il cuore – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

Sottrarre con l’uso della forza il cellulare alla propria compagna, o al proprio compagno, è condotta che può legittimamente giustificare una condanna per rapina; non costituisce infatti alcuna idonea giustificazione il fatto che il soggetto abbia agito perché mosso da gelosia e con l’intenzione di vagliare l’effettivo adempimento agli obblighi matrimoniali.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8821/21, depositata il 4 marzo)

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Screenshot, whatsapp e registrazioni: quando la prova è nello smartphone – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

(Cass. Pen., sez. III, n. 8332/2020)

Lo smartphone, i social network e in generale le nuove tecnologie sono spesso strumenti attraverso i quali vengono perpetrate condotte delittuose ma, al contempo, sono strumenti che tengono traccia delle predette attività e che possono divenire importanti fonti di prova. In merito la Giurisprudenza si è interrogata per chiarire a quali condizioni tali contributi possano essere utilizzati nel processo penale.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8332/2020 ha statuito che nel processo penale è legittima l’acquisizione di uno screenshot dello schermo di un cellulare sul quale compaiano messaggi sms o altre informazioni.

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Maltrattamenti in famiglia: le dichiarazioni della persona offesa sono fonte di prova idonea a fondare la colpevolezza – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

Maltrattamenti in famiglia: asserire “è la sua parola contro la mia” non è difesa sufficiente; le dichiarazioni della persona offesa, ove intrinsecamente attendibili, sono fonte di prova idonea a fondare la colpevolezza.

(Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 23 novembre 2020 – 25 gennaio 2021, n. 2911)

Spesso da parte di chi è indagato/imputato di reati particolarmente odiosi commessi nel privato del nucleo familiare si sente proferire la classica frase “è la sua parola contro la mia”, come se questo di per sé fosse sufficiente a raggiungere una assoluzione; non si può nascondere poi la circostanza che spesso è proprio tale elementare asserzione che “incatena” le vittime ad una realtà da cui vorrebbero scappare in quanto convinte di non avere speranza data la assenza di prove che spessissimo è connaturata a situazioni delittuose in cui il soggetto agente controlla e limita ogni ambito della vita della vittima impedendogli di fatto di avere contatti con il mondo esterno. Si tratta infatti di reati che quasi mai hanno testimoni o elementi di prova diretta, anche a causa del legame sentimentale tra le parti della vicenda che spesso porta la vittima a sopportare per lungo tempo, sperando in un miglioramento, e a non denunciare o recarsi al pronto soccorso per paura o addirittura per resistenze nell’agire contro un soggetto che, magari, è proprio il padre dei propri figli.

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Femminicidio: L. 4/2018, maggior tutela per chi rimane… – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

I casi di omicidio del coniuge/partner, altresì detto Uxoricidio, sono purtroppo all’ordine del giorno, riempiono le pagine dei nostri giornali, le aule dei nostri tribunali e le poltrone dei talk show televisivi.
Un fenomeno crescente di spregio per la vita umana che sembra ormai inarrestabile e che, anzi, sembra autoalimentarsi producendo delitti sempre più frequenti ed efferati.
Al centro dell’attenzione giudiziaria, e conseguentemente di quella mediatica, sono i volti e le storie delle vittime e dei loro carnefici in un costante equilibrismo tra sete di giustizia, bisogno di comprendere e morboso voyeurismo…chi resta viene invece dimenticato.
I figli di quelle famiglie distrutte dallo sconsiderato gesto di un istante restano come ombre sullo sfondo di storie più grandi di loro, senza che la loro voce venga ascoltata e che venga loro garantita una giusta ed effettiva tutela.
Proprio a tale stortura tenta finalmente di porre rimedio il legislatore che con la legge n. 4 dell’11 gennaio 2018 ridisegna in più parti codice penale e codice civile per tutelare maggiormente gli orfani frutto di delitti consumati tra le mura domestiche. 

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Art. 572 c.p.: Se i maltrattamenti in famiglia continuano dopo la fine della convivenza – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

L’art. 572 c.p. punisce la reiterazione abituale di comportamenti lesivi dell’integrità fisica e/o morale, della libertà o del decoro della vittima. Il delitto di “maltrattamenti in famiglia” è un delitto c.d. proprio dal momento che può essere commesso solo dal familiare o dal soggetto che sia comunque legato alla vittima da una relazione di “familiarità”.E’ ormai pacifico che nel concetto di famiglia appena richiamato, debba essere ricompresa anche la convivenza more uxorio, nonché “qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale».

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