Screenshot, whatsapp e registrazioni: quando la prova è nello smartphone – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

(Cass. Pen., sez. III, n. 8332/2020)

Lo smartphone, i social network e in generale le nuove tecnologie sono spesso strumenti attraverso i quali vengono perpetrate condotte delittuose ma, al contempo, sono strumenti che tengono traccia delle predette attività e che possono divenire importanti fonti di prova. In merito la Giurisprudenza si è interrogata per chiarire a quali condizioni tali contributi possano essere utilizzati nel processo penale.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8332/2020 ha statuito che nel processo penale è legittima l’acquisizione di uno screenshot dello schermo di un cellulare sul quale compaiano messaggi sms o altre informazioni.

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Stalking: Da “leone da tastiera” a stalker…il passo è breve – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

Coperti da un illusorio velo di impunità spesso online ci si sente onnipotenti e legittimati a sfogare ogni istinto o frustrazione ma è bene prestare attenzione. Infatti, le maglie del sistema penale e la sua interpretazione si stanno rapidamente adeguando alle nuove frontiere digitali del delinquere.
E’ opportuno quindi ponderare bene la pubblicazione sui social network di post e contenuti multimediali che possano essere qualificati come offensivi o comunque pregiudizievoli, posto che essi possono facilmente integrare una condotta diffamatoria aggravata.
Ancora più gravi potrebbero essere le conseguenze qualora la vittima sia presa di mira a mezzo di abituali e reiterati “attacchi telematici”.
Infatti tale condotta può essere ritenuta idonea ad integrare l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori p. e p. dall’art. 612 bis c.p., più comunemente noto come stalking.

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Prova: Conversazioni WhatsApp: maneggiare con cura – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La Giurisprudenza è concorde nell’affermare che i messaggi inviati tramite applicazioni di messaggistica istantanea (Whatsapp, Facebook, Messenger…) sono dotati di valore probatorio, qualora sia provata la provenienza e siano valutati come attendibili.

La porta per l’ingresso di tali mezzi di prova nel processo penale è l’art. 234 c.p.p. c.1, ove è sancita la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante supporti fotografici, cinematografici, fonografici o altro mezzo.

Anche la Giurisprudenza di legittimità conferma ormai la suddetta linea interpretativa, giungendo ad affermare però la sussistenza di un ulteriore presupposto essenziale per ritenere utilizzabili dichiarazioni contenute in conversazioni telematiche, ossia l’acquisizione del dispositivo di origine (smartphone).

Avv. Alessandro Calogiuri

Cass. Pen. Sez. V n. 49016 del 25 ottobre 2017

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