Maltrattamenti in Famiglia: la legittima reazione della vittima – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

Ci troviamo in un periodo storico ove a fronte di un generale avanzamento del senso di  uguaglianza ci sono settori dove ancora si fatica a sopire la pressione di “rigurgiti” di antiquate sensibilità. Troppo spesso a fronte di reati che avvengono tra le mura domestiche si ascoltano commenti che invece di stigmatizzare i comportamenti violenti sembrano quasi interrogarsi sulle colpe delle vittime, considerate ree di aver “reagito”.

Situazioni in cui il fuoco dell’attenzione si sposta sui possibili “errori” delle vittime che arrivano così a sentirsi sole ed isolate, quando invece il messaggio che dovrebbe essere condiviso è che nulla può giustificare episodi di stalking e maltrattamenti in famiglia come quelli che riempiono le pagine di cronaca dei nostri giornali; storie di ordinario terrore dove la vittima viene abitualmente perseguitata, isolata e aggredita in ogni ambito della sua vita e, spesso, si trova nell’impossibilità di porre in essere una adeguata reazione difensiva.

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Maltrattamenti in famiglia: Quando l’esigenza educativa travalica i limiti del penalmente consentito? – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è ravvisabile valenza educativa in atti di violenza effettuati da una madre nei confronti della figlia: e pertanto deve ritenersi corretta la condanna per maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art.572 c.p.

La madre ricorreva in Cassazione chiedendo che la sua condotta fosse riqualificata nel meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione. Per la Corte però quanto posto in essere esorbita dal concetto di abuso come definito dalla Giurisprudenza di legittimità.

La donna era accusata di ripetute percosse e comportamenti ingiuriosi in danno della figlia tetraplegica, che a causa dei suddetti maltrattamenti era stata ricoverata presso una struttura sanitaria.

L’imputata lamentava che il fatto si sarebbe tutt’al più dovuto considerare come abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p. dal momento che la donna affermava di aver agito per indurre la figlia a sottoporsi alla rieducazione fisioterapica.

È del tutto evidente che in ripetute ingiurie e percosse non è dato ravvisare comportamenti obiettivamente dotati una qualche valenza educativa. Infatti la Corte di Cassazione ha confermato il principio ormai maggioritario secondo il quale «il concetto di abuso, richiamato nell’art. 571 c.p., presuppone che di un mezzo di correzione, astrattamente e obiettivamente idoneo alla funzione educativa (e perciò consentito), venga fatto un uso sproporzionato esorbitante rispetto al fine, così da determinare una rottura del nesso funzionale sotteso all’esercizio della potestas corrigendi».

Quindi, ove la condotta, seppur soggettivamente mossa da un (distorto) animus corrigendi, sia caratterizzata da comportamenti abitualmente violenti, vessatori ed umilianti, privi di alcun rilievo educativo, dovrà ritenersi integrato il più grave reato dei maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p.

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass. Pen., Sez. VI, n. 50745/17 del 7/11/17

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