Maltrattamenti in famiglia: Quando l’esigenza educativa travalica i limiti del penalmente consentito? – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è ravvisabile valenza educativa in atti di violenza effettuati da una madre nei confronti della figlia: e pertanto deve ritenersi corretta la condanna per maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art.572 c.p.

La madre ricorreva in Cassazione chiedendo che la sua condotta fosse riqualificata nel meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione. Per la Corte però quanto posto in essere esorbita dal concetto di abuso come definito dalla Giurisprudenza di legittimità.

La donna era accusata di ripetute percosse e comportamenti ingiuriosi in danno della figlia tetraplegica, che a causa dei suddetti maltrattamenti era stata ricoverata presso una struttura sanitaria.

L’imputata lamentava che il fatto si sarebbe tutt’al più dovuto considerare come abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p. dal momento che la donna affermava di aver agito per indurre la figlia a sottoporsi alla rieducazione fisioterapica.

È del tutto evidente che in ripetute ingiurie e percosse non è dato ravvisare comportamenti obiettivamente dotati una qualche valenza educativa. Infatti la Corte di Cassazione ha confermato il principio ormai maggioritario secondo il quale «il concetto di abuso, richiamato nell’art. 571 c.p., presuppone che di un mezzo di correzione, astrattamente e obiettivamente idoneo alla funzione educativa (e perciò consentito), venga fatto un uso sproporzionato esorbitante rispetto al fine, così da determinare una rottura del nesso funzionale sotteso all’esercizio della potestas corrigendi».

Quindi, ove la condotta, seppur soggettivamente mossa da un (distorto) animus corrigendi, sia caratterizzata da comportamenti abitualmente violenti, vessatori ed umilianti, privi di alcun rilievo educativo, dovrà ritenersi integrato il più grave reato dei maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p.

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass. Pen., Sez. VI, n. 50745/17 del 7/11/17

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