Molestie: un corteggiamento eccessivo può finire con una condanna – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7993/21; depositata il 1° marzo 2021)

Subire un corteggiamento non è sempre situazione gradita anzi, ove vengano superati determinati limiti, ciò può condurre l’innamorato non corrisposto ad una condanna per molestie.

In merito, la Corte di Cassazione ha chiarito come nel delitto di cui all’art. 660 c.p. può trovare spazio anche la condotta del soggetto che abitualmente importuna con il proprio corteggiamento insistente un altro soggetto; soprattutto nel caso in cui “l‘amato/a” abbia espressamente manifestato il proprio disinteresse ed il proprio disagio.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione, pur avendo valutato l’assenza di comportamenti abnormi quali pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti, condotte aggressive e/o violente (comportamenti che potrebbero legittimare una qualificazione nel più grave reato di stalking ove idonee a provocare gli effetti descritti dall’art. 612 bis c.p.), ha chiarito che:

saluti insistenti e confidenziali, con modalità invasive della sfera di riservatezza altrui (es. abbracci non graditi); gli incontri non casuali e cercati nel luogo dove lavorava la donna – in cui l’uomo entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrarla e tentare approcci con lei, come anche per strada, in un’occasione inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la casa della donna; la manifesta rappresentazione da parte della donna di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo“,

sono elementi che, uniti alla “perseveranza dell’uomo nel reiterare” il corteggiamento, devono ritenersi sufficienti a ritenere sussistente il delitto di molestie, “pur in assenza di atteggiamenti aggressivi o in qualsiasi modo violenti“.

La Corte infatti, confermando precedente Giurisprudenza, chiarisce che “non è necessario superare la soglia della mera petulanza verbale o anche solo gestuale per ritenere configurato il reato di cui all’art. 660 c.p., – ché altrimenti potrebbero integrarsi altre e diverse fattispecie criminose – ma soltanto vi è bisogno di realizzare un’effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di “molestia o disturbo” ingenerati dall’attività di comunicazione in sé considerata, ed anche a prescindere dal suo contenuto (Sez. 1, n. 45315 del 27/8/2019, Manassero, Rv. 277291, in una fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell’invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario….”.

In tal senso è rilevante anche la consapevolezza del soggetto in merito al fastidio arrecato con il proprio corteggiamento non accettato ed espressamente ritenuto sgradito da parte del soggetto destinatario, elemento che consente di ritenere integrato il dolo del reato di cui si tratta.

La Cassazione ha quindi elaborato il seguente principio:

configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà“.

Avv. Alessandro Calogiuri – Avvocato penalista Ancona

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