Femminicidio: L. 4/2018, maggior tutela per chi rimane… – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

I casi di omicidio del coniuge/partner, altresì detto Uxoricidio, sono purtroppo all’ordine del giorno, riempiono le pagine dei nostri giornali, le aule dei nostri tribunali e le poltrone dei talk show televisivi.
Un fenomeno crescente di spregio per la vita umana che sembra ormai inarrestabile e che, anzi, sembra autoalimentarsi producendo delitti sempre più frequenti ed efferati.
Al centro dell’attenzione giudiziaria, e conseguentemente di quella mediatica, sono i volti e le storie delle vittime e dei loro carnefici in un costante equilibrismo tra sete di giustizia, bisogno di comprendere e morboso voyeurismo…chi resta viene invece dimenticato.
I figli di quelle famiglie distrutte dallo sconsiderato gesto di un istante restano come ombre sullo sfondo di storie più grandi di loro, senza che la loro voce venga ascoltata e che venga loro garantita una giusta ed effettiva tutela.
Proprio a tale stortura tenta finalmente di porre rimedio il legislatore che con la legge n. 4 dell’11 gennaio 2018 ridisegna in più parti codice penale e codice civile per tutelare maggiormente gli orfani frutto di delitti consumati tra le mura domestiche. 

Vari sono i profili di novità che meritano di essere analizzati.

Iniziamo dalle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale:

– Innanzitutto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio per l’omicidio del coniuge. Infatti, con la modifica dell’art 577 c.p. viene innalzato il limite edittale per l’uxoricidio passando dall’originaria pena della reclusione da 24 a 30 anni alla previsione della pena dell’ergastolo.  A tal fine la figura del coniuge viene parificata a quella del coniuge legalmente separato, della parte dell’unione civile e del soggetto legato all’assassino da una stabile relazione sentimentale. Rimane invece punito con la reclusione da 24 a 30 anni l’omicidio del coniuge divorziato o della parte cessata dell’unione civile;

– ai figli superstiti, se minorenni o maggiorenni non autosufficienti, viene ora concretamente garantito il diritto ad una difesa tecnica effettiva, posto che sarà loro garantito l’accesso al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato a prescindere da valutazioni circa le soglie di reddito;

– il legislatore pone poi attenzione alle legittime istanze risarcitorie delle vittime riformando l’art. 316 c.p.p. che oggi prevede la sussistenza in capo al P.M. l’obbligo di richiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo sui beni dell’indagato/imputato in presenza di figli superstiti minorenni o maggiorenni non autosufficienti;

– la medesima ratio si pone dietro la novella dell’art. 539 c.p.p., a cui è inserito un nuovo c.2 bis il quale prevede, in presenza di figli non autosufficienti della vittima che si siano costituiti parte civile, che in caso di condanna il giudice sia tenuto ad assegnare una somma a titolo di provvisionale pari almeno al 50% del danno che presumibilmente verrà liquidato in sede civile, disponendo inoltre che il sequestro conservativo dei beni dell’imputato si converta in pignoramento proporzionalmente alla provvisionale concessa;

Il legislatore estende poi il suo intervento anche alla materia civilistica:

– viene novellato l’art. 463 bis c.c. che ora prevede la sospensione sino all’esito del processo penale della successione nei diritti della vittima dell’indagato per uxoricidio, anche tentato. Viene altresì previsto che in caso di condanna, anche a seguito di patteggiamento, il condannato venga escluso dalla successione in quanto indegno a succedere;

–  parimente nei confronti dell’imputato si sospende il diritto a percepire la pensione di reversibilità della vittima, diritto che si estingue integralmente qualora intervenga una condanna;

– si prevede in favore delle vittime assistenza medico–psicologica gratuita;

– ed infine i superstiti vengono autorizzati al cambio di cognome qualora questo coincida con quello del genitore colpito da una condanna passata in giudicato.

In conclusione, la novella ex L. 4/2018 si pone come un intervento complesso e sicuramente non perfetto ma che grazie al suo approccio multilivello tenta finalmente di fornire una adeguata tutela ai soggetti più deboli che spesso vengono dimenticati dalle istituzioni e dalla società.

Avv. Alessandro Calogiuri

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