Responsabilità: Can che abbaia a volte morde…Chi è responsabile? – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

In capo a colui che detiene un animale domestico vige un obbligo di custodia e vigilanza sullo stesso per la cui sussistenza è sufficiente l’esistenza di una relazione di fatto tra il cane e il soggetto, a prescindere da un effettivo titolo di proprietà.

Affinché possa ritenersi sussistente tale posizione di garanzia penalmente rilevante la Cassazione ha chiarito che non riveste alcuna importanza la titolarità risultante da elementi formali quali la registrazione dell’animale all’anagrafe canina o l’apposizione del microchip identificativo, dovendo invece ritenersi sufficiente la prova dell’esistenza di una relazione di detenzione, anche solo materiale o di fatto.
La Legge e, conseguentemente, la Giurisprudenza impongono in capo a tale soggetto un vero e proprio obbligo di controllo e vigilanza sull’animale, diretto a far si che siano scongiurati eventuali danni a terzi.
Il proprietario/detentore è ritenuto penalmente responsabile anche qualora abbia affidato la custodia dell’animale a persona non idonea; parimenti l’obbligo di vigilanza e custodia permane invariato anche all’interno della abitazione, di un luogo privato o recintato.

La Corte di legittimità chiarisce che non è sufficiente ad elidere la posizione di garanzia neppure l’apposizione di un avvertimento circa la pericolosità dell’animale, ma deve essere necessario che il proprietario si sia adoperato per far sì che in tale luogo non possano introdursi soggetti estranei, altrimenti eventuali lesioni a terzi comporteranno la responsabilità del proprietario che, in adempimento della suddetta posizione di garanzia, deve sempre porre in essere una adeguata custodia dell’animale, idonea ad evitare la possibilità di danni alle persone.
In conclusione, qualora un animale domestico detenuto da taluno aggredisca un’altra persona causando lesioni si realizza una ipotesi di responsabilità penale per omissione (artt. 40 cpv e 590 c.p.) qualora risulti provato che il titolare della posizione di garanzia non si sia correttamente adoperato per neutralizzare la fonte di pericolo (animale) da lui a qualunque titolo detenuta

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass. ,Sez. IV Pen., n. 51448/17; dep. 10/11/2017

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